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Sostaze nocive,ambiente, salute e diritto

 
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MessaggioInviato: Sab 19/Gen/2008 2:03    Oggetto: Sostaze nocive,ambiente, salute e diritto
 
Scie chimiche nocive,ambiente e diritto

Nel nostro paese in seguito ad una direttiva europea la normativa che tutela l'ambiente è la legge N. 349 dell’8 luglio 1986, basandosi su questa l’art. 5 del D.P.C.M. 27.12.1988 specifica che:

“Le componenti e i fattori ambientali sono così intesi:

* atmosfera: qualità dell’aria e caratterizzazione meteoclimatica;

* ambiente idrico: acque sotterranee e superficiali (dolci, salmastre, marine) considerate
come campionamenti, come ambienti e come risorse;

* suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e podologico, nel
quadro dell’ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;

* vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più
significative, specie protette ed equilibri naturali;

* ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti
ed interdipendenti, che formano un sistema unitario ed identificabile (quali un lago, un
bosco, un fiume, il mare) per proprie strutture, funzionamento ed evoluzione temporale;

* salute pubblica: come individui e comunità;

* rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all’ambiente sia naturale che umano;

* radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerate in rapporto all’ambiente sia naturale che umano;

* paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane.

La giurisprudenza però si orienta ad una interpretazione restrittiva di queste norme: "è indispensabile dimostrare che l'attività immissiva intollerabile abbia prodotto effettivamente una lesione della salute, non essendo sufficiente dimostrare la mera lesività potenziale del fatto" (Cass. 3367/88).

Il cotrollo militare e civile di tutti i velivoli

Per quanto riguarda i velivoli che rilascerebbero le scie chimiche in italia abbiamo due enti che dovrebbero monitorare il traffico aereo: l'ente civile ENAC e il SCC/AM (Servizi di Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare)



-Secondo l'art 792 del Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione)
"Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate dall'ENAC".

L'ENAC ha inoltre il potere di vietare il sorvolo di alcuni velivoli:
«Art. 793 (Divieti di sorvolo). - L'ENAC può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza.
Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico, l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, altresì, vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per eccezionali motivi di interesse pubblico.».

«Art. 802 (Divieto di partenza). - L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonche' quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento delle tasse, dei diritti e dei corrispettivi dovuti, comprese le tariffe spettanti alla società Enav.».

«Art. 806 (Limitazioni all'utilizzazione degli aerodromi). - L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aerodromi.
Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilità e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma.
Analoga segnalazione e' effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.».



-l'altro ente è militare SCC/AM (Servizi di Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare) organismi istituiti con il Decreto Interministeriale Difesa/Trasporti del 22 Maggio 1982, in attuazione dell’articolo 8 del DPR 484/81.

Questi due enti collaborano strettamente tra di loro nel controllo nel coordinamento delle aree di sorvolo e dei velivoli.
Quindi necessariamente devono avere le informazioni che riguardano questi "aerei cisterna" di cui mi parli tu.Ma non so se possono diffonderle queste informazioni,specialmente l'aeronautica militare.

La tutela della salute

Per indurre la magistratura ad avviare delle indagini occorrono delle informazioni più dettagliate,come referti medici che certifichino, l'originarsi di patologie in seguito all'esposizione o all'inalazione, delle sostanze velenose o radioattive,che provengono dalle scie chimiche.

Si deve necessariamente dimostrare un nesso causale tra l'assimilazione dell'organismo delle sostanze nocive e i danni che essi comporterebbero all'interno dello stesso:
Il giudizio causale deve fornire una spiegazione adeguata dell'evento concreto ed in questa prospettiva la spiegazione del nesso cuasale può effettuarsi solo alla stregua del modello della sussunzione delle leggi scientifiche: queste atte spiegare le relazioni tra accadimenti si distinguono in UNIVERSALI e STATISTICHE , queste ultime affermano che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di una altro evento solo in una certa percentuale di casi.

Si deve riuscire a dimostrare che "statisticamente" le sostanze rilasciate nell'ambiente dalle scie chimiche sono altamente nocive per la salute di tutti noi.


Un utente su un altro forum mi faceva notare che:il nesso causale per le sigarette non c'e' neanche, ma a bandirle e' bastato un attimo.A differenza delle scie chimiche che è certo che contengono sostanze nocive.Ma le segnalazioni non vengono prese neanche in considerazione.


Ho risposto che la differenza è: il fumo non è stato bandito, è a discrezione del consumatore che deve essere necessariamente informato dei rischi.E la nocività dello stesso veniva supportata con referti medici che ne accertavano,come le varie patologie venivano nella maggior parte dei casi originate dalla dipendenza dal fumo.
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