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variazioni, duplicati, smarrimenti,rinnovi,conversioni.

 
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MessaggioInviato: 10/Dic/AM    Oggetto: variazioni, duplicati, smarrimenti,rinnovi,conversioni. Rispondi citando

Validità e rinnovo della patente
Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al compimento del 50o anno.
Se sono state rilasciate o confermate a persone che hanno superato i 50 anni di età la loro validità è limitata a 5 anni.
Tutte le altri patenti, comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a meno che siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; in questo caso, sono valide per 3 anni.
Cosa occorre
Per la conferma della validità della patente, occorre effettuare un versamento di £ 10.000 sul c.c. postale n. 9001della Motorizzazione Civile. Munendosi di una marca da bollo di £. 20.000 e portando con sé il codice fiscale, bisogna poi sottoporsi a visita medica presso una delle autorità sanitarie indicate dal Codice della Strada (ASL, medico militare, del Ministero della Sanità, della Polizia, un ispettore medico del Ministero del Lavoro o delle FF.SS.).
A seguito della visita con esito positivo, l'autorità sanitaria rilascia un certificato medico con il quale si può guidare in Italia ma non all'estero. Il tagliando adesivo di rinnovo, che va applicato sulla patente, viene poi spedito all'interessato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile. La conferma di validità (rinnovo) può essere eseguita anche all'estero, ad opera dei medici fiduciari delle Ambasciate o dei Consolati italiani, ma solo quando non sia necessario l'intervento delle Commissioni mediche locali. In questo caso non è necessario il versamento su c.c. postale ma si pagano "diritti" stabiliti dal Ministero degli Affari Esteri

Cambio d'indirizzo
- All’atto della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica nel comune di immigrazione, ovvero del cambio di abitazione nel comune di residenza, i titolari di patente di guida devono compilare anche un apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali (qualora si trasferisca l’intera famiglia anagrafica, l’intestatario della scheda compilerà il suddetto modello, contenente i dati anagrafici dei componenti in possesso di qualsiasi patente di guida);
- Il comune ricevente la dichiarazione provvede ad effettuare la comunicazione della variazione della residenza all’ufficio centrale operativo della Direzione Generale della M.C.T.C.
A seguito di tale comunicazione l’ufficio centrale operativo della M.C.T.C. provvede alla stampa e alla spedizione all’interessato di un tagliando adesivo in cui è indicata la nuova residenza che il titolare della patente di guida deve apporre sul documento.

Conversione della patente estera
I residenti in Italia titolari di una patente rilasciata da uno stato dell'Unione Europea possono ottenere una patente di guida italiana valida per le stesse categorie per cui è valida la patente estera, senza sostenere l'esame di guida.
La patente estera viene riconsegnata allo Stato estero che l'ha rilasciata.
Lo stesso trattamento è riservato anche ai residenti titolari di patenti estere di Stati extra comunitari con i quali l'Italia abbia stabilito accordi internazionali di reciprocità.

Elenco degli Stati le cui patenti possono essere convertite (aggiornato al 12/05/99)
ARABIA SAUDITA AUSTRIA BELGIO
BULGARIA CIPRO COREA
CROAZIA DANIMARCA EMIRATI ARABI UNITI
FILIPPINE FINLANDIA FRANCIA
GERMANIA GIAPPONE GRAN BRETAGNA
GRECIA IRAN IRLANDA
ISLANDA ISRAELE ISOLE MAURITIUS
LIBIA LIECHTENSTEIN LUSSEMBURGO
MACEDONIA MALAYSIA MALTA
MAROCCO OMAN NORVEGIA
PAESE BASSI PRINCIPATO DI MONACO POLONIA
PORTOGALLO SAN MARINO SIRIA
SLOVENIA (1) SPAGNA SRI LANKA
SUDAN SVEZIA SVIZZERA
THAILANDIA TUNISIA TURCHIA
UNGHERIA VIETNAM
Stati le cui patenti possono essere convertite soltanto per alcune categorie di cittadini
CANADA - personale diplomatico e consolare CILE - diplomatici e loro familiari STATI UNITI - personale diplomatico e consolare
ZAMBIA - cittadini in missione governativa e loro familiari
Note
(1) L'accordo con la Slovenia in materia di conversione di patenti di guida è valido per cinque anni a decorrere dal 17.07.1996.

Cosa occorre
(Solo per gli Stati i cui documenti di guida sono convertibili secondo le istruzioni impartite dalla Direzione Generale della M.C.T.C.)
- Modello MC 2112 MEC compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
- Attestazione dei versamenti di L 40.000 sul c/c 4028 e L 10.000 sul c/c 9001;
- Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda, redatto su modello conforme a quanto stabilito nell'art. 331 del regolamento di esecuzione del codice della strada, con foto sottoscritta dal candidato e vistata, con timbro e firma, dal medico che, ai sensi dell'art. 119 c.d.s., rilascia il certificato stesso.
- 2 foto recenti formato tessera su fondo chiaro e a capo scoperto, stampate su carta non termica;
- Patente estera originale in visione, in corso di validità, e relativa fotocopia;
- Traduzione dei dati contenuti nella patente estera, salvo gli Stati appartenenti alla U.E. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui è stata emessa la patente, o dalla rappresentanza diplomatica in Italia del paese che ha rilasciato la patente, ovvero ancora da un traduttore ufficiale abilitato con autentica e legalizzazione della traduzione stessa, cittadini italiani o stranieri, che compilino la traduzione su carta legale per atti giudiziari con apposito giuramento prestato davanti ad un cancelliere giudiziario (art. 5 R.D. 9.10.1922 n. 1366) o davanti ad un notaio;
- Eventuale dichiarazione anagrafica qualora sussista discordanza tra i dati anagrafici indicati sulla patente estera e restante documentazione;
- La patente da convertire deve essere restituita all’ufficio provinciale della M.C.T.C. al momento del rilascio della patente italiana.
- Per i titolari di patente di guida rilasciata dagli Stati membri dell'Unione Europea, non è più richiesta la conversione della patente posseduta, ma è possibile ottenerne il riconoscimento, presentando:
- un'autocertificazione in carta semplice, in cui si dichiari la propria residenza anagrafica in Italia, ovvero un certificato di residenza in bollo;
- attestazione dei versamenti di
L. 20.000 sul c/c 4028 e
L. 10.000 sul c/c 9001;
- se la patente rilasciata da altro Stato membro è scaduta di validità, ovvero se fra la data di rilascio e quella di presentazione della richiesta, intercorre un periodo di tempo superiore o uguale a quello stabilito per la specifica categoria, occorre anche un certificato medico così come sopra descritto.
- Qualora la domanda sia relativa ai cittadini extracomunitari, è richiesta anche la esibizione di un valido documento di identità dal quale si possa rilevare la residenza in Italia, ovvero, nel caso che quest'ultima sia variata, un certificato di residenza in bollo.

Conversione della patente militare
Militari in congedo
La richiesta deve essere presentata inderogabilmente entro un anno dalla data del congedo.
- Modello MC 2112 MEC compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
- Attestazione dei versamenti di L 40.000 sul c/c 4028 e L 10.000 sul c/c 9001;
- Nel caso in cui il richiedente sia già in possesso di una patente di guida civile, la residenza viene attestata dalla dichiarazione resa dall’utente sul modello 2112 MEC. Infatti il nuovo modello MC 2112 MEC contiene l’ammonimento di rito circa le responsabilità penali cui soggiacciono coloro che commettono falsità in scritture private;
- Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda, redatto su modello conforme a quanto stabilito nell'art. 331 del regolamento di esecuzione del codice della strada, con foto sottoscritta dal candidato e vistata, con timbro e firma, dal medico che, ai sensi dell'art. 119 c.d.s., rilascia il certificato stesso;
- 2 foto recenti formato tessera su fondo chiaro e a capo scoperto, stampate su carta non termica;
- Fotocopia autenticata in bollo del congedo (esclusi gli ufficiali);
- Stato di servizio in bollo rilasciato dal distretto militare (solo per gli ufficiali);
- Attestato N rilasciato dall’autorità militare;
- Eventuale patente civile posseduta dal richiedente (in visione) più fotocopia;
- L’eventuale patente civile già posseduta dall’interessato deve essere consegnata all’ufficio provinciale della M.C.T.C. al momento del rilascio della patente richiesta.
Militari in servizio
- Modello MC 2112 MEC compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
- Attestazione dei versamenti di L 40.000 sul c/c 4028 e L 10.000 sul c/c 9001;
- Nel caso in cui il richiedente sia già in possesso di una patente di guida civile, la residenza viene attestata dalla dichiarazione resa dall’utente sul modello MC 2112 MEC. Infatti il nuovo modello MC 2112 MEC contiene l’ammonimento di rito circa le responsabilità penali cui soggiacciono coloro che commettono falsità in scritture private;
- Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda, redatto su modello conforme a quanto stabilito nell'art. 331 del regolamento di esecuzione del codice della strada, con foto sottoscritta dal candidato e vistata, con timbro e firma, dal medico che, ai sensi dell'art. 119 c.d.s., rilascia il certificato stesso;
- 2 foto recenti formato tessera su fondo chiaro e a capo scoperto, stampate su carta non termica;
- Patente militare in visione più fotocopia;
- Dichiarazione del comando di corpo cui appartiene il richiedente, relativo allo stato di servizio e di autorizzazione alla conversione della patente militare;
- Eventuale patente civile posseduta dal richiedente (in visione);
- L’eventuale patente civile già posseduta dall’interessato deve essere consegnata all’ufficio provinciale della M.C.T.C. al momento del rilascio della patente richiesta.

Duplicato patente a seguito di: smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale (in vigore dal 13 maggio 2000)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2000, n. 104.
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.
Art. 2.
Procedura di rilascio del duplicato
della patente di guida
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, entro quarantotto ore dalla constatazione, il titolare deve farne denuncia agli organi di polizia compilando, altresì, apposito modulo su cui è applicata una fotografia autenticata a cura degli stessi organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta giorni. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida.
2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui al comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.
3. L'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione provvede a:
a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
b) dare comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno dell'avvenuta registrazione;
c) predisporre il duplicato della patente smarrita, sottratta o distrutta;
d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del titolare, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità del permesso provvisorio di guida di cui al comma 1. Ove il duplicato non pervenga, entro il termine prestabilito, al domicilio dell'interessato la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.
4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente che è impossibile estrarre il duplicato della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al rilascio del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte del titolare, di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta giorni.
5. Il titolare che, successivamente alla denuncia di cui al comma 1, rientrasse in possesso della patente di guida deve provvedere alla sua distruzione.
6. Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte del titolare.
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