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Legge che permette ad un 13enne di usare il proprio 50ino

 
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bigblast
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MessaggioInviato: 11/Mar/AM    Oggetto: Legge che permette ad un 13enne di usare il proprio 50ino Rispondi citando

Degli amici mi hanno detto che una legge permette ad un minore di 14 anni di guidare il motorino in città con un genitore dietro che si prenda la responsabilità di eventuali danni.Sapete qualcosa al riguardo?Grazie mille
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MessaggioInviato: 21/Mar/PM    Oggetto: Rispondi citando

Non ho ancora compiuto i 14 anni, posso partecipare ai corsi ?
E’ possibile consentire la partecipazione ai corsi organizzati dalle scuole anche ai tredicenni che compiono 14 anni nell’arco dell’anno scolastico.

La nuova legge

L'obbligo del cosiddetto patentino per i minorenni per la guida del ciclomotore è previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo 285 del 1992, più volte modificato. L'entrata in vigore dell'obbligo era stata in un primo momento prevista per il primo gennaio 2004. Dal primo luglio i minorenni che conducono un ciclomotore senza il regolamentare patentino non solo sono soggetti a una multa da 541,80 a 2.168,25 euro(e al fermo amministrativo del veicolo) ma soprattutto rischiano di esporre i genitori a gravi conseguenze economiche.

Articolo 116 (Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) del decreto legislativo 285 del 1992 più volte modificato. Quella che pubblichiamo è la versione coordinata.

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.

11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'àmbito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in àmbito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria..

13-bis. Il minore che, non munito di patente [1], guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25

NOTE

[1] Ecco il testo dell'Articolo 18 (Disposizioni finali e transitorie) del decreto legislativo 9/2002 poi modificato nella data dal primo gennaio al primo luglio 2004: "1. I minori di età che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto gli anni quattordici devono, per la guida dei ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneità, nell’osservanza delle modalità ed entro i termini indicati nel regolamento.
2. La partecipazione ai corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori può essere effettuata anche da coloro che compiranno quattordici anni entro l’anno scolastico in corso.

3. L’articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall’articolo 6 del presente decreto, entra in vigore il 1 gennaio 2004.

4. Alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito il punteggio di venti punti previsto dall’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall’articolo 7 del presente decreto".



Il patentino
è diventato obbligatorio il 1 luglio 2004 per tutti i ragazzi minorenni, dai 14 ai 18 anni non compiuti
Serve per guidare un ciuclomotore fino a 50 cc, una minicar (le famose macchinette), un ATV, ovvero un quadriciclo fino a 50 cc.
Il patentino non è obbligatorio per tutti i ragazzi in possesso di patente A, che quindi hanno minimo 16 anni.
Tutti quelli che hanno già compiuto 18 anni e non sono in possesso di patente A o B NON devono essere in possesso del patentino.

Il corso
Per ottenere il patentino bisogna prima sostenere un corso obbligatorio che si può seguire gratuitamente a scuola (si paga solo l’iscrizione all’esame) o a pagamento presso un’autoscuola (circa 120-150 euro esame incluso).
Il corso dura 12 ore in autoscuola e 20 ore a scuola perchè alle lezioni sul codice della strada si aggiungono 8 ore di educazione alla legalità (la moderna educazione civica).
Durante il corso sono ammesse al massimo 3 ore di assenza; se si perdono 4 ore di corso bisogna rifarlo dall’inizio.
Possono seguire il corso presso la scuola anche i ragazzi di 13 anni compiti, che compiranno 14 anni entro la fine dell’anno scolastico in corso (31 luglio). L’esame si può sostenere solo a 14 anni compiuti, perchè il rilascio del patentino è immediato.

Bolli e tasse
Alla richiesta d'iscrizione all'esame bisogna allegare:
a. n° 1 attestazione di versamento di € 11,00 sul c/c 9001 intestato a “Dipartimento Trasporti terrestri” – Diritti – Roma
b. n° 2 attestazioni di versamento di € 11,00 sul c/c 4028 (su 2 separati bollettini) intestato a “Dipartimento Trasporti Terrestri” – Imposta di bollo – Roma.

L’esame
Completato il corso bisogna sostenere un esame solo scritto, non esistono infatti nè prova orale nè prova pratica.
Per iscriversi all'esame bisogna presentare una richiesta firmata da un genitore o dal tutore, redatta su un modello apposito.
L'esame è costituito da una scheda contenente 10 domande da 3 risposte ciascuna (totale 30 risposte). Per rispondere a ciascuna risposta bisogna barrare una casella delle due opzioni disponibili, V o F, a seconda che si ritenga la risposta vera o falsa.
Il numero massimo di errori consentito è di 4 a scheda (quindi su 30 risposte) Non esiste una prova pratica nè una prova orale.
Chi viene bocciato all’esame può ripeterlo per un numero infinito di volte entro una anno dalla fine del corso. Passati 12 mesi deve rifare il corso.
Fino al superamento dell’esame NON si può guidare il motorino. Non succede infatti come nell’esqame per la patente A dove all’iscrizione viene rilasciato un foglio rosa per l’esercitazione alla pratica. Quando ci si iscrive al patentino NON viene rilasciato nessun foglio rosa perchè non esistendo un esame pratico, non occorre esercitarsi all guida ma solo imparare il Codice della Strada.

Cosa portare con sè
Il patentino è un documento senza foto, che va accompaganto sempre a un documento d’identità con foto. Per i minori di 15 anni, che non possono avere la carta d’identità bisogna portare con sè il passaporto o la carta d’identità per minori di 15 anni.


tutto questo per dimostrarti che ti hanno detto una cavolata.ciao
_________________
meditate gente, meditate .....
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